Lo psicologo è un professionista che ha conseguito la laurea specialistica quinquennale in Psicologia (3+2 secondo il nuovo ordinamento).
Per essere abilitato all'esercizio della professione lo psicologo deve effettuare un tirocinio post- lauream, della durata di un anno, presso strutture pubbliche o private accreditate, e poi sostenere l'esame di stato.
Dopo aver superato l'esame di stato lo psicologo può iscriversi alla sezione A dell'Albo degli psicologi della propria Regione e solo da quel momento è abilitato all'esercizio della professione. Per verificare che uno psicologo sia iscritto all'albo degli psicologi è possibile visitare il sito dell'Ordine Nazionale e inserire il cognome del professionista. Clicca qui
Secondo l'art. 1 della legge 56 del 1989 che regola l'ordinamento della professione di Psicologo:
Secondo l'art. 1 della legge 56 del 1989 che regola l'ordinamento della professione di Psicologo:
"la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".
Lo psicologo che ha superato l'esame di stato e che è abilitato all'esercizio della professione di psicologo non può effettuare psicoterapie.